L’agente di commercio è colui che promuove, tramite l’acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un’impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.
Il rappresentante di commercio è un agente di commercio che, munito di procura, può concludere affari in nome e per conto dell’impresa mandante.
Il procacciatore d’affari è colui che promuove le vendite di un’impresa, ma in modo non continuativo e senza riferimento a una zona determinata.
CHE COS'E' A COSA SERVE
L’agente e il rappresentante di commercio, per svolgere la loro attività, devono essere iscritti nel Ruolo tenuto dalle Camere di Commercio della provincia di residenza (si tratta quindi di un’iscrizione abilitante).
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
L’attività di agente e rappresentante di commercio può essere svolta individualmente o in società. In quest’ultimo caso i requisiti previsti per l’iscrizione devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti che materialmente svolgono l’attività.
I requisiti per l’iscrizione sono generali, morali e professionali:
Requisiti generali:
maggiore età;
essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia munito di permesso di soggiorno (sempre che sia rispettata la condizione di reciprocità: lo Stato di provenienza del cittadino straniero riserva al cittadino italiano lo stesso trattamento che lo Stato italiano concede al cittadino straniero);
aver adempiuto l’obbligo scolastico (5 anni di frequenza per i nati prima del 1.1.1952; 8 anni di frequenza per i nati successivamente; in alternativa i rispettivi titoli: licenza di scuola elementare o licenza di scuola media).
Requisiti morali:
Avere il godimento dei diritti civili;
Non essere stato interdetto o inabilitato;
Non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato;
Non essere stati condannati, salvo che non sia stata ottenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio; omicidio volontario; furto, rapina estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, delitti non colposi con pene detentive stabilite dalla legge nel minimo non inferiori a due anni e nel massimo a cinque anni.
La riabilitazione viene concessa dall’autorità giudiziaria trascorsi 5 anni dal giorno in cui la pena principale è stata scontata, o si è comunque estinta, se il condannato ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta.
Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.
Requisiti professionali (alternativamente è sufficiente uno dei seguenti requisiti):
Aver superato una scuola professionale riconosciuto dalla Regione;
Aver lavorato, per almeno due anni negli ultimi cinque, come dipendente con la qualifica di addetto alle vendite (1° e 2° livello del contratto del Commercio; 6° e 7° livello del contratto dell’Industria); nel caso di viaggiatore piazzista va bene qualsiasi livello, salvo controllo dell'estratto INPS.
In alternativa aver lavorato nell’ambito di un’impresa per almeno due anni negli ultimi cinque, come titolare o come collaboratore familiare.
Essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore con indirizzo commerciale o di laurea in materie commerciali o giuridiche.
Incompatibilità:
L’iscrizione nel ruolo non può essere ottenuta da chi svolga attività di lavoro dipendente e da chi è già iscritto nel ruolo dei mediatori.
Antonio Doria www.calabriaoggi.it